Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati
Art. 3 — Divieto di respingimento
Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato «testo unico», sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)dopo il comma 1 dell'articolo 19 e' inserito il seguente: «1-bis. In nessun caso puo' disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati»;
- b)al comma 4 dell'articolo 31, dopo le parole: «il provvedimento e' adottato» sono inserite le seguenti: «, a condizione comunque che il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi per il minore» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Tribunale per i minorenni decide tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni». Il comma 1 dell'articolo 33 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «1. Ai minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi dell'articolo 32 della presente legge e che non sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado si applicano le disposizioni dell'articolo 19, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».
Testo vigente dal 21 aprile 2017
