Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati
Art. 18 — Minori richiedenti protezione internazionale
Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 3 dell'articolo 13 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142»;
- b)al comma 1 dell'articolo 16 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i minori stranieri non accompagnati si applicano le disposizioni dell'articolo 76, comma 4-quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115»;
- c)al comma 5 dell'articolo 26, dopo le parole: «Il tutore» sono inserite le seguenti: «, ovvero il responsabile della struttura di accoglienza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni,».
Testo vigente dal 21 aprile 2017
