Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati
Art. 4 — Strutture di prima assistenza e accoglienza per i minori stranieri non accompagnati
All'articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)dopo le parole: «di prima accoglienza» sono inserite le seguenti: «a loro destinate»;
- b)le parole: «a sessanta giorni, alla identificazione» sono sostituite dalle seguenti: «a trenta giorni, all'identificazione, che si deve concludere entro dieci giorni,».
Testo vigente dal 21 aprile 2017
