Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati

Art. 4 — Strutture di prima assistenza e accoglienza per i minori stranieri non accompagnati

All'articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)dopo le parole: «di prima accoglienza» sono inserite le seguenti: «a loro destinate»;
  • b)le parole: «a sessanta giorni, alla identificazione» sono sostituite dalle seguenti: «a trenta giorni, all'identificazione, che si deve concludere entro dieci giorni,».

Testo vigente dal 21 aprile 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-04-07;47~art4 · fonte su Normattiva