Il Presidente della Corte dei conti e' nominato tra i magistrati della stessa Corte che hanno effettivamente esercitato per almeno tre anni funzioni direttive ovvero funzioni equivalenti presso organi costituzionali nazionali ovvero di istituzioni dell'Unione europea, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Presidenza. In caso di vacanza del posto le funzioni del Presidente della Corte dei conti sono esercitate dal presidente di sezione della Corte dei conti piu' anziano nella qualifica. La nomina del Presidente della Corte dei conti ha luogo entro e non oltre trenta giorni dalla vacanza del posto.

Testo vigente dal 24 luglio 2000

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 130/2012

    Questione inammissibile
    17 maggio 2012

    È manifestamente inammissibile, per assenza di motivazione in ordine alla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 21 luglio 2000, n. 202, impugnato, in riferimento agli artt. 100, terzo comma, e 101 Cost., nella parte in cui prevede che il Presidente della Corte dei conti è nominato su proposta governativa. Infatti, il rimettente non esplicita quali effetti potrebbe avere un'eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale e omette di indicare in che modo la censurata disposizione dovrebbe o potrebbe essere applicata nel giudizio principale. Inoltre, non sono precisate le ragioni per le quali il giudizio a quo non potrebbe essere definito indipendentemente dalla decisione dell'incidente di costituzionalità. Infine, il rimettente muove da un'erronea ricostruzione del quadro normativo relativamente al potere di proporre e di nominare il Presidente della Corte dei conti. - In merito all'esigenza di chiarire «in che modo il giudizio principale sia inciso dall'esito di quello incidentale di costituzionalità» v., ex plurimis , la citata ordinanza n. 63/2010. - Nel senso che l'applicazione delle norme censurate deve porsi «come necessaria ai fini della definizione del giudizio principale» v., ex multis , le citate ordinanze n. 53/2010 e n. 241/2008.

    Art. 100 cost. · Art. 101 cost. · Art. 3 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2000-07-21;202~art1 · fonte su Normattiva