Art. 22 — Nomina del presidente del Consiglio di Stato
Il presidente del Consiglio di Stato e' nominato tra i magistrati che abbiano effettivamente esercitato per almeno cinque anni funzioni direttive, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del consiglio di presidenza. In caso di vacanza del posto le funzioni del presidente del Consiglio di Stato sono esercitate dal presidente di sezione del Consiglio di Stato piu' anziano nella qualifica. La nomina del presidente del Consiglio di Stato ha luogo entro e non oltre trenta giorni dalla vacanza del posto.
Testo vigente dal 29 aprile 1982
