Art. 10 — Formazione degli albi e istituzione degli ordini regionali e delle province autonome
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In sede di prima attuazione della presente legge, il presidente del tribunale dei capoluoghi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, nomina un commissario, scelto tra i magistrati in servizio, che, nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni e del proprio orario di servizio, provvede alla formazione degli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici. Il commissario di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto, in possesso dei relativi titoli di studio e ((che hanno presentato domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2026)) ((...)) indice l'elezione dei presidenti degli albi e provvede agli altri adempimenti necessari per l'istituzione degli ordini regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' a quanto previsto dalla presente legge. Per lo svolgimento dell'elezione, il commissario nomina un presidente di seggio, un vicepresidente, due scrutatori e un segretario, scegliendoli tra funzionari della pubblica amministrazione.
Testo in vigore dal 9 agosto 2025 al 8 ottobre 2025
