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L'iscrizione agli albi di cui all'articolo 5 e' subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

  • a)essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato rispetto al quale vige in materia la condizione di reciprocita';
  • b)non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportano l'interdizione dall'esercizio della professione;
  • c)avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione;
  • d)avere la residenza in Italia o, per i cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare di risiedere all'estero in quanto al servizio, in qualita' di pedagogisti o educatori professionali socio-pedagogici, di enti o imprese nazionali operanti fuori del territorio dello Stato.

Testo in vigore dal 23 aprile 2024 al 9 luglio 2026

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 119/2026

    Ha colpito questo articolo
    3 luglio 2026

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera a), della legge 15 aprile 2024, n. 55 (Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali), nella parte in cui richiede al cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia, in possesso di un titolo che lo abiliti al lavoro nelle forme e condizion…

    Art. 7 Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2024-04-15;55~art7 · fonte su Normattiva