Allo scopo di finanziare investimenti relativi ad opere ed infrastrutture viarie nelle aree urbane negli anni 1985-1989 la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad accordare ai comuni ovvero alle societa' concessionarie di autostrade, previa presentazione da parte di queste ultime di piani economico-finanziari, approvati dal Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, e dal Ministro del tesoro, mutui ventennali fino ad un importo di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni finanziari indicati, anche mediante l'utilizzo di fondi provenienti dal servizio dei conti correnti postali, al tasso vigente per i mutui della Cassa stessa, maggiorato dello 0,25 per cento. Ai predetti mutui e' accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi. A richiesta del creditore, la garanzia e' automaticamente operativa, trascorsi quarantacinque giorni dalle singole scadenze risultanti dai contratti di mutuo. A seguito dei pagamenti effettuati, il Ministero del tesoro e' surrogato nei diritti del creditore.

Testo vigente dal 12 ottobre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-10-03;526~art5 · fonte su Normattiva