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Al primo comma dell'articolo 2 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, dopo il primo alinea, sono aggiunti i seguenti: "Area pedonale urbana: zona urbana interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo consenso per i velocipedi e per i veicoli al servizio di persone portatrici di handicap con limitate capacita' motorie; Zona a traffico limitato: erea in cui l'accesso e la circolazione sono limitati ad ore prestabilite e/o a particolare categorie di utenza o di veicoli;".

Testo in vigore dal 1 giugno 1989 al 1 gennaio 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1989-03-24;122~art12 · fonte su Normattiva