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I comuni con deliberazione del consiglio comunale - immediatamente esecutiva - provvedono a delimitare le aree pedonali urbane e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potra' essere adottato con ordinanza del Sindaco, ancorche' di modifica o integrazione di quello del consiglio comunale. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di parti lare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo dell'ottavo comma dell'articolo 4 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 15, comma 2, della presente legge. Le zone indicate nel comma 1 saranno indicate mediante appositi segnali stradali stabiliti dal Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto saranno altresi' stabiliti gli altri segnali previsti dalla presente legge e dalle norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificato o integrato con la presente legge. Nell'ambito delle zone di cui al comma 1 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nel medesimo comma 1 i comuni hanno facolta' di riservare, con ordinanza del Sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.

Testo in vigore dal 1 giugno 1989 al 1 gennaio 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1989-03-24;122~art13 · fonte su Normattiva