Art. 14
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All'articolo 3 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, il quattordicesimo comma e' sostituito dal seguente: "Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni disposti ai sensi del presente articolo, e' soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da lire ottantamila a lire duecentomila. Se la violazione riguarda i divieti o le limitazioni di cui al tezo comma, lettera c), la sanzione e' da lire quarantamila a lire centomila".
Testo in vigore dal 1 giugno 1989 al 1 gennaio 1993
