Art. 17
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I commi terzo e quarto dell'articolo 16 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: "Chiunque viola le prescrizioni degli agenti che regolano il traffico e' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire ottantamila a lire duecentomila. Qualora il conducente di un veicolo prosegua la marcia nonostante l'agente vieti il passaggio la sanzione amministrativa e' da lire centomila a lire trecentomila".
Testo in vigore dal 1 giugno 1989 al 1 gennaio 1993
