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I commi settimo e ottavo dell'articolo 17 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: "Chiunque viola gli obblighi o i divieti indicati dai segnali luminosi di circolazione e' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire ottantamila a lire duecentomila. Qualora il conducente di un veicolo prosegua la marcia nonostante il semaforo vieti il passaggio e' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire settantacinquemila a lire trecentomila".

Testo in vigore dal 1 giugno 1989 al 1 gennaio 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1989-03-24;122~art18 · fonte su Normattiva