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L'articolo 143 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "ART. 143. - (Provvedimenti dell'autorita' giudiziaria) - 1. Per le violazioni costituenti reati ai sensi delle norme del presente testo unico il rapporto viene presentato al pretore con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni. 2. Quando la contravvenzione non sia stata notificata nel termine prescritto dall'articolo 141 il pretore pronuncia sentenza di non doversi procedere. 3. Il pretore quando in seguito all'esame degli atti e alle investigazioni che reputa necessarie, ritenga di infliggere soltanto la pena dell'ammenda, pronuncia condanna mediante decreto penale senza procedere al dibattimento, salvi i casi previsti dalla legge. E' ammessa ove possibile l'oblazione ai sensi dell'articolo 162- bis del codice penale".

Testo in vigore dal 1 giugno 1989 al 1 gennaio 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1989-03-24;122~art25 · fonte su Normattiva