Legge-quadro in materia di incendi boschivi

Art. 9 — Attività di monitoraggio e relazione al Parlamento

Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi ((...)) del Dipartimento, svolge attivita' di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla presente legge e, decorso un anno dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della legge stessa.

Testo vigente dal 11 novembre 2001

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2000-11-21;353~art9 · fonte su Normattiva