Legge-quadro in materia di incendi boschivi
Art. 9 — Attività di monitoraggio e relazione al Parlamento
Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi ((...)) del Dipartimento, svolge attivita' di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla presente legge e, decorso un anno dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della legge stessa.
Testo vigente dal 11 novembre 2001
