Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 7 e' autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 50 miliardi per ciascuno degli anno 1989 e 1990 e di lire 100 miliardi per l'anno 1991. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere ai comuni i mutui occorrenti per l'attuazione degli interventi di cui al presente titolo nella misura massima del 50 per cento dei limiti di mutuo di cui al comma 3 dell'articolo 7. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro per i problemi delle aree urbane, la suddetta percentuale puo' essere modificata in relazione all'effettivo ricorso al credito effettuato presso gli istituti di cui al comma 6 dell'articolo 4. Si applicano altresi' le norme di cui ai commi, 6, 7 e 8 dell'art. 4.

Testo vigente dal 6 aprile 1989

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Corte costituzionale

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urn:nir:stato:legge:1989-03-24;122~art8 · fonte su Normattiva