Art. 65 — Procedure per il completamento degli interventi
[1]Art. 16, c. 16 L.n. 41/1986 1. In aggiunta al finanziamento originario di 1.000 miliardi di lire autorizzato con l'articolo 2, comma 3, del decreto legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, la Cassa depositi e prestiti per il completamento del programma indicato nell'articolo 63, comma 1, del presentre testo unico e' autorizzata a concedere ulteriori mutui integrativi fino all'ammontare di 60 miliardi di lire ai comuni indicati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile. L'onere di ammortamento dei predetti mutui per capitale ed interesi, valutato in lire 10 miliardi annui a decorrere dal 1987, e' assunto a carico del bilancio dello Stato.
[2]Art. 3, c. 22, L.n. 730/1986 2. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere ulteriori mutui integrativi fino all'ammontare di lire 45 miliardi, ai comuni indicati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, nei quali e' in via di completamento la realizzazione del programma abitativo di cui all'articolo 63, comma 1, del presente testo unico. L'onere di ammortamento per capitale ed interessi, valutato in lire 7 miliardi annui, e' posto a carico, a decorrere dal 1987, del fondo di cui al precedente articolo 3.
[3]Art. 3, c. 4, D.L. n. 75/81, conv. con mod. L.n. 219/1981 3. Per la deliberazione e concessione dei mutui di cui al presente testo unico, il direttore generale della Cassa depositi e prestiti puo' assumere i poteri del consiglio di amministrazione. I provvedimenti cosi' adottati sono comunicati al consiglio di amministrazione nella prima adunanza successiva alla emissione di essi.
Testo vigente dal 12 aprile 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva