Art. 13 — Interessi per la riscossione e i rimborsi dei tributi
La misura degli interessi per la riscossione e i rimborsi di ogni tributo e' determinata nell'esercizio del potere di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse fissato ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni per le modalita' di computo e la determinazione della decorrenza degli interessi di cui al comma 1, al fine di garantire l'omogeneita' della disciplina tenuto conto dei principi del codice civile e dell'ordinamento tributario nonche' della specificita' dei singoli tributi. Ciascun ente locale, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, puo' prevedere per i propri tributi l'applicazione di tassi di interesse non superiori a quelli determinati ai sensi del comma 1, computati con le medesime modalita' di determinazione. Nell'esercizio della potesta' regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate, le province e i comuni possono stabilire che gli interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi di loro spettanza siano dovuti nelle stesse misure previste in relazione alle imposte erariali per i periodi di imposta e per i rapporti tributari precedenti a quelli in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 17 maggio 1999
