Le disposizioni dei commi 141, primo periodo, e 142 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, riguardanti, rispettivamente, la misura degli interessi dovuti per la riscossione e per il rimborso delle imposte erariali e il potere del Ministro delle finanze di variare la predetta misura, si applicano anche per i tributi dei comuni e delle province. Per i tributi per i quali il saggio degli interessi e' calcolato in relazione al semestre compiuto, la disposizione del comma 1, riguardante la misura degli interessi, ha effetto a decorrere dal primo giorno successivo al compimento del semestre in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 14 maggio 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-05-08;146~art17 · fonte su Normattiva