[1](Organismo di controllo degli enti non commerciali e delle ONLUS). Il comma 191 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' sostituito dal seguente:

[2]"191. L'organismo di controllo opera sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle finanze e garantisce, anche con emissione di pareri obbligatori e vincolanti, l'uniforme applicazione della normativa sui requisiti soggettivi e sull'ambito di operativita' rilevante per gli enti di cui ai commi 186 e 188. L'organismo di controllo e' tenuto a presentare al Parlamento apposita relazione annuale; e' investito dei piu' ampi poteri di indirizzo, promozione e ispezione per la corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia di terzo settore. Puo' inoltre formulare proposte di modifica della normativa vigente ed adottare provvedimenti di irrogazione di sanzioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 ". All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo il comma 192 e' inserito il seguente:

[3]" 192-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarieta' sociale, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti la sede, l'organizzazione interna, il funzionamento, il numero dei componenti e i relativi compensi, i poteri e le modalita' di finanziamento dell'organismo di controllo di cui al comma 190 ". L'onere derivante dal presente articolo dovra' essere contenuto entro il tetto massimo di lire 5 miliardi annue a decorrere dal 1999; ad esso si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente " Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 17 maggio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-05-13;133~art14 · fonte su Normattiva