All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al comma 154, recante auto-rizzazione all'esercizio della potesta' regolamentare del Governo in materia di revisione generale del catasto, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)nell'alinea, le parole: "classificazione e classamento delle unita' immobiliari" sono sostituite dalle seguenti: "della classificazione e del classamento delle unita' immobiliari e dei terreni";
  • b)dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti: "e-bis) fissazione di nuovi criteri per la definizione delle zone censuarie e della qualificazione dei terreni; e-ter) individuazione di nuovi criteri di classificazione e determinazione delle rendite del catasto dei terreni, che tengano conto anche della potenzialita' produttiva dei suoli.". Sono abrogati il comma 1-sexies dell'articolo 2 del decreto- legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e il comma 10 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

Testo vigente dal 22 febbraio 1999

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Corte costituzionale

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urn:nir:stato:legge:1999-02-18;28~art26 · fonte su Normattiva