Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia

Art. 10 — Mobilità del personale della Polizia di Stato

Al fine di consentire la mobilita' del personale della Polizia di Stato, il comma 1 dell'articolo 1 della legge 17 agosto 1999, n. 288, si applica con riferimento al periodo 1999-2003. La validita' delle graduatorie dei concorsi gia' espletati, non scadute al 1° gennaio 1999, da utilizzare per la copertura dei posti di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 17 agosto 1999, n. 288, e' prorogata al 31 dicembre 2002. Le assunzioni conseguenti all'applicazione del presente articolo sono disposte nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e sono considerate prioritarie ai sensi dell'articolo 39, comma 2, sesto periodo, della medesima legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 2 aprile 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-03-29;86~art10 · fonte su Normattiva