Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.
- Art. 1 — Indennità di trasferimento
- Art. 2 — Applicazione dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, nel caso di collocamento in congedo
- Art. 3 — Specifici compensi per il personale delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza in relazione a situazioni di impiego non compatibili con l'orario di lavoro
- Art. 4 — Proroga di termini e modifiche all'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78
- Art. 5 — Disposizioni in materia di Ufficiali delle Forze armate
- Art. 6 — Disposizioni in materia di avanzamento in taluni ruoli delle Forze armate
- Art. 7 — Delega al Governo in materia di livelli retributivi del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate
- Art. 8 — Modifiche all'articolo 16 della legge 28 luglio 1999, n. 266, in materia di alloggi di servizio della Difesa
- Art. 9 — Modifica all'articolo 5 della legge 30 novembre 2000, n. 356, in materia di premio di previdenza per i sottufficiali
- Art. 10 — Mobilità del personale della Polizia di Stato
- Art. 11 — Copertura finanziaria
- Art. 12 — Ulteriore copertura finanziaria
- Art. 13 — Disposizioni finali