Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia

Art. 9 — Modifica all'articolo 5 della legge 30 novembre 2000, n. 356, in materia di premio di previdenza per i sottufficiali

All'articolo 5, comma 1, della legge 30 novembre 2000, n. 356, le parole: "al personale dimissionario con piu' di sei anni di servizio" sono sostituite dalle seguenti: "ai sottufficiali dimissionari che siano iscritti da almeno sei anni al fondo di previdenza".

Testo vigente dal 2 aprile 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-03-29;86~art9 · fonte su Normattiva