Art. 4 — Proroga di termini e modifiche all'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78
I termini previsti dall'articolo 5, comma 3, primo e terzo periodo, della legge 31 marzo 2000, n. 78, si intendono rispettivamente prorogati ai centottanta e ai novanta giorni successivi alla data di emanazione del provvedimento legislativo di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, ovvero, se successiva, a quella di emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 7, comma 4, della medesima legge 31 marzo 2000, n. 78. All'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 4, la lettera d) e' sostituita dalle seguenti: "d) previsione che il personale non piu' idoneo alle attivita' dei gruppi sportivi e delle bande musicali, ma idoneo ai servizi d'istituto, possa essere impiegato in altre attivita' istituzionali o trasferito in altri ruoli delle Amministrazioni di appartenenza;
- d-bis)assicurare criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449"; il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4, sono abrogate le seguenti disposizioni:
- a)l'articolo 62 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni;
- b)gli articoli 12, 13, 14, 15 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, come modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197;
- c)il capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, e successive modificazioni;
- d)il capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79;
- e)l'articolo 33, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196".
Testo vigente dal 2 aprile 2001
