Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia

Art. 7 — Delega al Governo in materia di livelli retributivi del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate

Al fine di garantire la specificita' del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare nonche' alle Forze armate, il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per modificare la normativa sui livelli retributivi di tale personale, ad esclusione di quello dirigente, prevedendo in luogo del vigente inquadramento nei livelli stipendiali stabilito dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni, l'introduzione, attraverso iniziative di razionalizzazione retributiva, di parametri di stipendio in relazione al grado o alla qualifica rivestiti. I decreti legislativi di cui al comma 1, qualora dalla loro attuazione derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dovranno essere emanati solo se nella legge finanziaria per l'anno 2002 vengano stanziate le occorrenti risorse nell'ambito delle somme previste per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le amministrazioni interessate, definisce il quadro delle esigenze ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 1. Le risorse occorrenti, sulla base delle esigenze definite sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze militari delle categorie interessate, sono allocate in appositi capitoli distinti da quelli per le altre categorie di personale dei comparti del pubblico impiego. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Testo vigente dal 2 aprile 2001

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 231/2009

    Parametro
    22 luglio 2009

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 54-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri), introdotto dall'art. 29, comma…

    Art. 3 cost. · Art. 76 cost. · Art. 9 Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia · Art. 7 Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia

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  • Ordinanza n. 83/2009

    Parametro
    20 marzo 2009

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 73-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (Attuazione dell'art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza), come introdotto dall'art. 9, comma 1, del d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 67 (Disposi…

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 7 Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2001-03-29;86~art7 · fonte su Normattiva