Art. 2166 c.o.m.Accesso alla dirigenza e trattamenti retributivi per il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare

Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano gli articoli 1810, 1811 e 1821.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art2166 · fonte su Normattiva