Art. 2166 c.o.m. — Accesso alla dirigenza e trattamenti retributivi per il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare
Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano gli articoli 1810, 1811 e 1821.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva