Disposizioni in materia di politica sociale e di personale di istituti finanziari meridionali

Art. 1 — Personale della Finanziaria meridionale - Fime e della Insud

Il personale dipendente dalle societa' per azioni Fime, Fime leasing, Fime factoring e Fimat a cui non siano state applicate le disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, puo' essere assunto in amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo ed in altre amministrazioni richiedenti od in enti pubblici non economici nell'ambito dei posti risultanti vacanti a seguito della rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei carichi di lavoro. Ai fini dell'assunzione nelle amministrazioni pubbliche, ai sensi del presente articolo, dei dipendenti delle societa' di cui al comma 1, l'equiparazione fra le professionalita' possedute dai dipendenti stessi e le qualifiche e i profili professionali delle amministrazioni pubbliche e' previamente stabilita, ai sensi del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Ai fini del trattamento economico da attribuire ai dipendenti assunti ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni recate dall'articolo 14-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, introdotto dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano anche al personale dipendente dalla societa' per azioni Insud riconosciuto in esubero, nel limite massimo di quindici unita'. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1, 2, 3 e 4, valutato nel limite massimo di 5.500 milioni di lire per il 1998 e di 11.000 milioni di lire in ragione d'anno a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Testo vigente dal 30 luglio 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-07-23;251~art1 · fonte su Normattiva