La disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274, non si applica agli addetti ai lavori di sistemazione idraulicoforestale assunti dalle pubbliche amministrazioni con contratto di diritto privato secondo le norme ed il trattamento economico previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini.

Testo vigente dal 30 luglio 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-07-23;251~art2 · fonte su Normattiva