Il termine di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, concernente interventi in favore della comunita' scientifica, ed il termine di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 159, concernente interventi in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile, sono prorogati al 31 dicembre 1989. Al fine di assicurare la continuita' degli interventi di competenza, ivi compresi quelli di cui al comma 1, il fondo per la protezione civile e' reintegrato, per l'anno 1989, di lire 200 miliardi. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Reintegro fondo protezione civile". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2

Il D.L. 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1990, n. 38, ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che il termine del 31 dicembre 1989 fissato dal presente articolo, concernente gli interventi in favore della comunita' scientifica ed in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile, e' prorogato al 31 dicembre 1990.

Testo vigente dal 1 marzo 1990

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1989-02-10;48~art15 · fonte su Normattiva