[1]Articolo III-386

[2]Il numero dei membri del Comitato delle regioni non e' superiore a trecentocinquanta. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, adotta una decisione europea che determina la composizione del Comitato. I membri del Comitato e un numero uguale di supplenti sono nominati per cinque anni. Il loro mandato e' rinnovabile. Essi non possono essere nel contempo membri del Parlamento europeo. Il Consiglio adotta la decisione europea che stabilisce l'elenco dei membri e dei supplenti, redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Alla scadenza del mandato di cui all'articolo I-32, paragrafo 2 in virtu' del quale sono stati proposti, il mandato dei membri del Comitato termina automaticamente e essi sono sostituiti per la restante durata di detto mandato secondo la medesima procedura.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art386 · fonte su Normattiva