Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti

Art. 18 — Obblighi del personale impegnato in attività di prelievo e di trapianto

I medici che effettuano i prelievi e i medici che effettuano i trapianti devono essere diversi da quelli che accertano la morte. Il personale sanitario ed amministrativo impegnato nelle attivita' di prelievo e di trapianto e' tenuto a garantire l'anonimato dei dati relativi al donatore ed al ricevente.

Testo vigente dal 15 aprile 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-04-01;91~art18 · fonte su Normattiva