Art. 18 — Obblighi del personale impegnato in attività di prelievo e di trapianto
I medici che effettuano i prelievi e i medici che effettuano i trapianti devono essere diversi da quelli che accertano la morte. Il personale sanitario ed amministrativo impegnato nelle attivita' di prelievo e di trapianto e' tenuto a garantire l'anonimato dei dati relativi al donatore ed al ricevente.
Testo vigente dal 15 aprile 1999
