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La corresponsione della indennita' prevista dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323, avverra', sin dalla rata del gennaio 1961, nella nuova misura di cui all'articolo precedente e per l'intero periodo al quale la erogazione si riferisce.

Testo in vigore dal 5 novembre 1960 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-10-20;1237~art2 · fonte del testo