Art. 6
Articolo abrogato dalla l. 28 dicembre 1952, n. 4435.
Abrogato dal 19 febbraio 1953
Articolo abrogato dalla l. 28 dicembre 1952, n. 4435.
Abrogato dal 19 febbraio 1953
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1949
Confronto con la versione in vigore dal 7 giugno 1949 al 19 febbraio 1953. 141 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: L'art. 10 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, e' sostituito dal seguente: "La misura dell'assegno integrativo delle pensioni sara' variata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quelli per i trasporti e per il tesoro, sentito il parere del Comitato di vigilanza, di cui al precedente art. 2, in relazione alle variazioni delle retribuzioni soggette a contributo intervenute dopo il 1 gennaio 1947 in conseguenza di aumenti o diminuzioni del costo della vita. La variazione e' disposta senza aumento dell'aliquota contributiva, ogni qualvolta le retribuzioni, rispetto a quelle in vigore al 1 gennaio 1947 o alla data) della, precedente variazione della misura dell'assegno integrativo, abbiano subito aumenti o diminuzioni pari o superiori al 25 per cento, ed ha effetto dal 1 gennaio dall'anno successivo a quello in cui detto coefficiente e raggiunto".aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 1952, N. 4435
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1949-05-14;269~art6 · fonte del testo