Articolo abrogato dal d.p.r. 31 dicembre 1971, n. 1432.
Abrogato dal 1 luglio 1972
Articolo abrogato dal d.p.r. 31 dicembre 1971, n. 1432.
Abrogato dal 1 luglio 1972
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3 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 26 settembre 1962 al 1 luglio 1972. 472 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: L'assicurato ammesso a contribuire volontariamente e' assegnato, ai fini della contribuzione e delle prestazioni, alla categoria professionale nella quale egli ha prevalentemente contribuito nell'ultimo quinquennio precedente l'ultimo contributo obbligatorio versato. Il versamento, dei contributi deve essere effettuato in relazione alla classe o categoria di appartenenza, nell'ammontare indicato nell'articolo seguente, mediante applicazione di speciali marche di contribuzione, settimanali o mensili a seconda della categoria, sulla apposita tessera individuale rilasciata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. Per il personale addetto ai servizi familiari l'ammontare dei contributi da versare per la prosecuzione volontaria e' quello stesso previsto dalle norme vigenti per il personale in servizio e secondo l'ultima categoria di appartenenza. Nel caso di prosecuzione volontaria di ambedue le assicurazioni, per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e per la tubercolosi, la contribuzione deve essere effettuata per entrambe in relazione alla stessa classe. L'applicazione delle marche deve essere effettuata allo scadere di ogni settimana o di ogni mese successivi alla data di autorizzazione, procedendosi all'immediato annullamento di ciascuna marca mediante apposizione della data di applicazione. La prima tessera rilasciata ai fini della prosecuzione volontaria ha validita' di due anni dalla data del rilascio, ma sulla medesima possono essere applicate anche le marche corrispondenti al periodo trascorso tra la data di presentazione della domanda, di prosecuzione volontaria dell'assicurazione e la predetta data di rilascio della tessera. Le tessere successive hanno validita' di due anni a decorrere dalla data di riconsegna della precedente. Tuttavia, ove la tessera sia riconsegnata entro i due mesi dalla sua scadenza, la nuova tessera ha validita' dalla predetta data di scadenza della tessera precedente. Le tessere per la prosecuzione volontaria devono essere riconsegnate entro i due mesi dalla scadenza del biennio di validita'. Qualora la tessera venga riconsegnata dopo che sia trascorso il termine predetto, le marche tutte applicate sulla tessera stessa vanno riferite ad un periodo di tante settimane per quante sono le marche stesse, risalendo a ritroso nel tempo dalla data di riconsegna della tessera. Le marche da considerare utili saranno solo quelle che, dopo aver proceduto alla loro attribuzione in base al criterio predetto rientreranno nell'originario biennio di validita' della tessera. Le altre marche sono nulle ed inefficaci ed il loro importo viene rimborsato al versante al netto delle spese. L'assicurato che ha riconsegnato all'Istituto una tessera per la prosecuzione volontaria, puo' ottenere una nuova tessera per proseguire il versamento volontario dei contributi solo se si verifichino nuovamente, alla data della riconsegna suddetta, le condizioni richieste dai commi terzo e quarto del precedente articolo 5, comprendendo, nel calcolo dei contributi versati nel quinquennio anteriore alla riconsegna della tessera, anche i contributi risultati dalla medesima e che sono restati validi dopo aver compiute, se del caso, le operazioni indicate nel comma precedente. I contributi volontari regolarmente versati ai sensi delle presenti norme sono equiparati a tutti gli effetti ai contributi obbligatori.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 DICEMBRE 1971, N. 1432
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-04-04;218~art6 · fonte del testo