Disposizioni in materia di previdenza per gli addetti al pubblici servizi di trasporto in concessione e miglioramenti per alcune categorie di pensionati del Fondo istituito con l'articolo 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311
Art. 23 — Esclusione del computo degli oneri contributivi ai fini della determinazione dei sussidi di esercizio in favore delle aziende autoferrotranviarie
Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge non sono considerati ai fini della determinazione dei sussidi integrativi di esercizio.
Testo vigente dal 30 agosto 1961
