Disposizioni in materia di previdenza per gli addetti al pubblici servizi di trasporto in concessione e miglioramenti per alcune categorie di pensionati del Fondo istituito con l'articolo 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311.
- Art. 1 — Rivalutazione delle pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1955
- Art. 2 — Rivalutazione delle pensioni indirette e di riversibilità
- Art. 3 — Estensione ai figli legittimati, naturali ed equiparati della riversibilità di pensione
- Art. 4 — Assegni "ad personam"
- Art. 5 — Soppressione del contributo per l'indennità di caropane e riassorbimento delle indennità di caropane già liquidate
- Art. 6 — Abrogazione dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, e regolamento dei rapporti finanziari fra il Fondo e l'assicurazione generale obbligatoria
- Art. 7 — Trattamenti minimi
- Art. 8 — Esenzioni fiscali
- Art. 9 — Tredicesima mensilità
- Art. 10 — Pensioni di anzianità
- Art. 11 — Collocamento anticipato in quiescenza
- Art. 12 — Pensione di invalidità agli iscritti il cui rapporto di lavoro è regolato dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148
- Art. 13 — Pensione di invalidità agli iscritti il cui rapporto di lavoro non è regolato dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, Collegio medico
- Art. 14 — Decorrenza delle pensioni di invalidità e di anzianità
- Art. 15 — Norme per la determinazione annuale del contributo
- Art. 16 — Versamento del contributo. Tenuta dei conti
- Art. 17 — Oneri per l'assistenza malattia per gli anni dal 1955 al 1960; prelevamenti dal Fondo di riserva istituito dall'articolo 18 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435
- Art. 18 — R i s c a t t i
- Art. 19 — Trattamento di previdenza ai pensionati durante i periodi di rioccupazione
- Art. 20 — Retribuzione soggetta a contributo
- Art. 21 — Retribuzione pensionabile
- Art. 22 — Elenchi annuali di contribuzione
- Art. 23 — Esclusione del computo degli oneri contributivi ai fini della determinazione dei sussidi di esercizio in favore delle aziende autoferrotranviarie
- Art. 24 — Adeguamenti periodici delle pensioni
- Art. 25 — Prosecuzione volontaria della contribuzione
- Art. 26 — Determinazione della misura del contributo volontario
- Art. 27 — Adeguamento della contribuzione volontaria da parte degli iscritti che alla data di entrata in vigore della legge non abbiano sospeso il versamento dei contributi
- Art. 28 — Norme per il pensionamento anticipato degli iscritti volontari
- Art. 29 — Prosecuzione volontaria dell'iscrizione da parte degli iscritti cessati dal servizio senza diritto a pensione dopo 15 anni di contribuzione
- Art. 30 — Trattamento di pensione agli iscritti volontari che hanno omesso di avvalersi del disposto di cui all'articolo 13 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435
- Art. 31 — Contribuzione obbligatoria dell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, versata in costanza della iscrizione volontaria al Fondo
- Art. 32 — Sospensione della contribuzione volontaria per un periodo superiore a sei mesi
- Art. 33 — Prestazioni agli iscritti che non abbiano sospeso il versamento dei contributi
- Art. 34 — Pensione di invalidità agli iscritti volontari: stato invalidante
- Art. 35 — Liquidazione della posizione assicurativa
- Art. 36 — Rappresentanza del Ministero dei trasporti nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
- Art. 37 — Ricorsi e termini per la loro presentazione
- Art. 38 — Entrata in vigore ed abrogazioni