Gli agenti che, posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per cessazione o modificazione del rapporto di lavoro, non siano piu' soggetti all'obbligo della iscrizione ai Fondo di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, e non abbiano conseguito il diritto a pensione secondo le norme per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, hanno facolta' di continuare in forma volontaria la loro iscrizione al Fondo predetto, purche' vi abbiano contribuito per almeno 5 anni. Lei relative domande dovranno pervenire all'istituto nazionale della previdenza Sociale entro il termine di 6 mesi dalla data dalla quale e' cessato l'obbligo della Iscrizione al Fondo. L'inosservanza del termine stabilito con il comma precedente comporta la decadenza dalla facolta' di cui al presente articolo.

Testo vigente dal 30 agosto 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-28;830~art25 · fonte su Normattiva