Il termine previsto dal comma 3 dell'articolo 242 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, prorogato da ultimo per effetto della legge 2 luglio 1996, n. 343, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1997, limitatamente ai procedimenti nei quali siano contestati i delitti previsti dagli articoli 285, 286, 422 e 428 del codice penale.

Testo vigente dal 27 giugno 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-27;183~art1 · fonte su Normattiva