Il termine previsto dal comma 3 dell'articolo 242 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, prorogato da ultimo per effetto della legge 2 luglio 1996, n. 343, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1997, limitatamente ai procedimenti nei quali siano contestati i delitti previsti dagli articoli 285, 286, 422 e 428 del codice penale.
Testo vigente dal 27 giugno 1997
