Nell'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) i delitti appresso indicati:

  • 1)delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale;
  • 2)delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale;
  • 3)delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo;
  • 4)delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
  • 5)delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
  • 6)delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico, delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni:
  • 7)delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza". Nell'articolo 347, comma 3, del codice di procedura penale, nell'articolo 112 delle disposizioni di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nell'articolo 7, comma 12-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, quale aggiunto dall'articolo 8 del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, oltre che nell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, nell'articolo 25-quater, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e nell'articolo 89, comma 4, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le parole: "275, comma 3," sono sostituite dalle seguenti: "407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6)".

Testo vigente dal 8 agosto 1995

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 512/1995

    Parametro
    18 dicembre 1995

    Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 436, comma 3, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli con ordinanza del 30 gennaio 1995. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della C…

    Art. 3 cost. · Art. 112 cost. · Art. 406 c.p.p. · Art. 414 c.p.p.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1995-08-08;332~art21 · fonte su Normattiva