Ai fini dell'applicazione del titolo III della legge 11 dicembre 1984, n. 848, e successive modificazioni, non e' richiesto che il requisito della proprieta' della nave da demolire sussista alla data del 1 gennaio 1985 da parte della stessa impresa che provvede ad una nuova costruzione. La disposizione di cui al precedente comma ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 1985.

Testo vigente dal 23 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-16;754~art1 · fonte su Normattiva