Ai fini dell'applicazione del titolo III della legge 11 dicembre 1984, n. 848, e successive modificazioni, non e' richiesto che il requisito della proprieta' della nave da demolire sussista alla data del 1 gennaio 1985 da parte della stessa impresa che provvede ad una nuova costruzione. La disposizione di cui al precedente comma ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 1985.
Testo vigente dal 23 dicembre 1985
