Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche

Art. 18 — Sistemi costruttivi - Divieti - Eccezioni

Per la 1ª categoria: Le ricostruzioni e le nuove costruzioni di cui al precedente articolo 17 devono eseguirsi con tutte le norme del capo I e con quelle dei seguenti articoli. Dette ricostruzioni e nuove costruzioni pero' sono vietate allorche' il terreno di fondazione non offra le garanzie stabilite dall'articolo 5 per l'impianto di nuove costruzioni. Nei comuni e nelle frazioni dei comuni di cui alla tabella n. 6 allegata al testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e nelle tabelle allegate ai decreti luogotenenziali 22 agosto 1915, n. 1294, e 25 gennaio 1917, n. 243, sono vietate le nuove costruzioni e le ricostruzioni degli edifici distrutti e demoliti. A modifica di quanto e' disposto nella tabella n. 6 succitata, e' consentito che i fabbricati della cortina della citta' di Messina, siano adibiti anche ad uso di abitazione, e che siano impiantati con la fronte verso il mare a distanza, dalla sponda del medesimo, minore di quella di metri 70 stabilita come limite minimo dalla tabella stessa, su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il Ministro per i lavori pubblici ha facolta', su richiesta dei Comuni interessati e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di modificare i confini delle localita' dove sussista il divieto di costruzione. Per la 2ª categoria: Le ricostruzioni e le nuove costruzioni di cui al precedente articolo 17 devono eseguirsi con tutte le norme del capo I e con quelle dei seguenti articoli. Dette ricostruzioni e nuove costruzioni, pero' sono vietate allorche' il terreno di fondazione non offra le garanzie stabilite dall'articolo 5 per l'impianto di nuove costituzioni. Nei Comuni e nelle frazioni di Comune di cui alla tabella n. 6 allegata al testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e nelle tabelle allegate ai decreti luogotenenziali 22 agosto 1915, numero 1294, e 25 gennaio 1917, n. 243, sono vietate le nuove costruzioni e le ricostruzioni degli edifici distrutti e demoliti. Il Ministro per i lavori pubblici ha facolta', su richiesta dei Comuni interessati e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di modificare i confini delle localita' dove sussiste il divieto di costruzione.

Testo vigente dal 22 dicembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-11-25;1684~art18 · fonte su Normattiva