Il primo e secondo comma dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1985, n. 111, devono intendersi applicabili anche ai fini della erogazione dei benefici di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 598, ed alla legge 14 agosto 1982, n. 599, in relazione a contratti conclusi oppure ad attivita' ed iniziative intraprese in data anteriore al 1 luglio 1984.

Testo vigente dal 23 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-16;754~art2 · fonte del testo