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Per il biennio 1989-1990 i fondi indicati nel comma 2 dell'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, destinati ai progetti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, e limitatamente ai territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, possono essere incrementati, fino ad un massimo di lire 150 miliardi in ragione d'anno, a valere sull'autorizzazione di spesa prevista per gli anni medesimi, di cui alla legge 1› marzo 1986, n. 64. Ai fini di cui al comma 1 si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 2 gennaio 1989 al 31 dicembre 1989
