Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici

Art. 20Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

All'articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, le parole: «da cento a cinquecento quote» sono sostituite dalle seguenti: «da duecento a settecento quote»;
  • b)dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote»;
  • c)al comma 2, la parola: «615-quinquies» e' sostituita dalla seguente: «635-quater.1» e le parole: «sino a trecento quote» sono sostituite dalle seguenti: «sino a quattrocento quote»;
  • d)al comma 4, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni».

Testo vigente dal 2 luglio 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-06-28;90~art20 · fonte su Normattiva