Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici
Art. 20 — Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
All'articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, le parole: «da cento a cinquecento quote» sono sostituite dalle seguenti: «da duecento a settecento quote»;
- b)dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote»;
- c)al comma 2, la parola: «615-quinquies» e' sostituita dalla seguente: «635-quater.1» e le parole: «sino a trecento quote» sono sostituite dalle seguenti: «sino a quattrocento quote»;
- d)al comma 4, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni».
Testo vigente dal 2 luglio 2024
