Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale
Art. 5 — Abrogazioni
All'articolo 635, secondo comma, numero 1, del codice penale, le parole: «o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate» sono soppresse. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
- a)il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 639 del codice penale;
- b)gli articoli 170, 173, 174, 176, 177, 178 e 179 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Testo vigente dal 22 marzo 2022
