All'articolo 635, secondo comma, numero 1, del codice penale, le parole: «o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate» sono soppresse. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

  • a)il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 639 del codice penale;
  • b)gli articoli 170, 173, 174, 176, 177, 178 e 179 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Testo vigente dal 22 marzo 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-03-09;22~art5 · fonte su Normattiva