I presidenti dei tribunali ai quali sono attribuiti i procedimenti di cui all'articolo 263, secondo comma, 263-bis, e 263-ter del codice di procedura penale devono trasmettere all'Istituto centrale di statistica, ai fini della pubblicazione annuale, complete informazioni statistiche relative all'applicazione delle procedure di riesame previste dalla presente legge.
Testo vigente dal 14 agosto 1982
