Dopo l'articolo 263-bis del codice di procedura penale e aggiunto il seguente: "Art. 263-ter - Provvedimenti del giudice competente per il riesame. - Sulla richiesta di riesame prevista negli articoli precedenti decide il tribunale del capoluogo di provincia in cui ha sede l'ufficio dell'autorita' che ha emesso il provvedimento. L'autorita' che ha emesso il provvedimento, non appena le perviene la richiesta di riesame, la trasmette immediatamente o comunque non oltre ventiquattro ore, unitamente agli atti del procedimento o alla copia di essi, al tribunale competente. Entro tre giorni dal ricevimento degli atti il tribunale, con ordinanza emanata in camera di consiglio, conferma il mandato o l'ordine di cattura o di arresto ovvero lo revoca, anche per motivi diversi da quelli eventualmente indicati nella richiesta, ordinando l'immediata liberazione dell'imputato. Il termine indicato nel comma precedente puo' essere prorogato dal tribunale di altri tre giorni, con decreto motivato, se la proroga e' necessaria per la complessita' dei fatti oggetto dell'imputazione. Il decreto di proroga emanato a norma del comma precedente deve essere comunicato al presidente della corte d'appello. Se il tribunale non decide entro i termini sopra indicati il mandato o l'ordine di cattura o di arresto cessa di avere efficacia".

Testo vigente dal 14 agosto 1982

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 348/1996

    Altra decisione
    18 ottobre 1996

    Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Roma. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1996. Il Presidente: Ferri Il redattore: Vassalli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 18 ottobre 1996. Il direttore di cancelleria: Di Paola

    Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 56/1985

    Questione infondata
    8 marzo 1985

    dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità dell'art. 263-ter cod. proc. pen., introtrodotto dall'art. 8 della legge 12 agosto 1982, n. 532, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 31 della Costituzione, dal Tribunale di Catanzaro con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 31 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;532~art8 · fonte su Normattiva