Il secondo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, e' sostituito dal seguente: "La liberta' provvisoria non puo' essere altresi' concessa per i delitti preveduti dall'articolo 416 del codice penale e per quelli indicati dall'articolo 165-ter del codice di procedura penale, se per i delitti previsti da tali articoli e' obbligatoria l'emissione del mandato di cattura".

Testo vigente dal 14 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;532~art30 · fonte su Normattiva