Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale
Art. 1 — Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale
Al comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: «delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale», sono sostituite dalle seguenti: «delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale».
Testo vigente dal 5 marzo 2015
