Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale

Art. 1 — Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale

Al comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: «delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale», sono sostituite dalle seguenti: «delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale».

Testo vigente dal 5 marzo 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-02-23;19~art1 · fonte su Normattiva